Privacy
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Entra in vigore il 1 gennaio 2004 il decreto legislativo n.
196 del 30 giugno 2003, denominato "Codice in materia di
protezione dei dati personali". Il Codice, che rappresenta
il primo tentativo al mondo di comporre in maniera organica
le innumerevoli disposizioni relative, anche in via
indiretta, alla privacy, riunisce in unico contesto la legge
675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e
codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e
contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della
"giurisprudenza" del Garante e della direttiva Ue 2000/58
sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche. Il
Testo unico è ispirato all'introduzione di nuove garanzie
per i cittadini, alla razionalizzazione delle norme
esistenti e alla semplificazione degli adempimenti e
sostituirà la legge "madre" sulla protezione dei dati, la n.
675 del 1996. Il Codice è diviso in tre parti: * la prima è
dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale
da trattare tutti gli adempimenti e le regole del
trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato; *
la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori.
Questa sezione, oltre a disciplinare aspetti in parte
inediti (informazione giuridica, notificazioni di atti
giudiziari, dati sui comportamenti debitori), completa anche
la disciplina attesa da tempo per il settore degli organismi
sanitari e quella dei controlli sui lavoratori; * la terza
affronta la materia delle tutele amministrative e
giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni
amministrative e penali e con le disposizioni relative all'Ufficio
del Garante. Ecco, in sintesi, alcuni dei punti rilevanti
del testo, che in molte parti recepisce e codifica le
numerose pronunce emanate e i pareri forniti in questi anni
dal Garante. Sanità In ambito sanitario si semplifica
l'informativa da rilasciare agli interessati e si consente
di manifestare il necessario consenso al trattamento dei
dati con un'unica dichiarazione resa al medico di famiglia o
all'organismo sanitario (il consenso vale anche per la
pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da
distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da
più strutture ospedaliere e territoriali). Per il settore
sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto
dei diritti del paziente: distanze di cortesia, modalità per
appelli in sale di attesa, certezze e cautele nelle
informazioni telefoniche e nelle informazioni sui
ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche
agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionali.
Vengono introdotte (a partire dal 1 gennaio 2005) le
cosiddette ricette impersonali, la possibilità cioè di non
rendere sempre e in ogni caso immediatamente identificabili
in farmacia gli intestatari di ricette attraverso un
tagliando predisposto su carta copiativa che, oscurando il
nome e l'indirizzo dell'assistito, consente comunque la
visione di tali dati da parte del farmacista nei casi in cui
sia necessario. Per i dati genetici viene previsto il
rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Garante,
sentito il Ministro della salute. Per quanto riguarda le
cartelle cliniche sono previste particolari misure per
distinguere i dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti altri interessati (comprese le
informazioni relative ai nascituri), ma anche specifiche
cautele per il rilascio delle cartelle cliniche a persone
diverse dall'interessato. Lavoro Viene confermata
l'elaborazione di un codice di deontologia e buona condotta
che dovrà fissare regole per l'informativa ed il consenso
anche degli annunci per finalità di occupazione (selezione
del personale) e della ricezione dei curricula. Il Codice
affronta anche la questione dei controlli a distanza con la
riaffermazione di quanto sancito dall'articolo 4 dello
Statuto dei lavoratori (legge 300/1970).Il lavoratore
domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Trattamento dati personali in ambito giudiziario Vengono
meglio garantiti i diritti della personalità delle parti. Il
Codice prevede anche che l'interessato possa chiedere, nel
processo, di apporre sulla sentenza un'annotazione con la
quale si avvisa che, in caso di pubblicazione del verdetto
su riviste giuridiche o su supporti elettronici o di
diffusione telematica, devono essere omessi i dati
dell'interessato. La versione della sentenza così pubblicata
va sempre "criptata" quando si tratta di minori. Con
disposizione espressa si attribuisce maggiore tutela ai
minori non solo nel processo penale, ma anche nei
procedimenti civili e amministrativi. Pubblica
amministrazione Il Codice innova anche, raccogliendo
indicazioni del Garante, nella materia della notificazione
degli atti giudiziari e degli atti amministrativi e impone
la regola della busta chiusa per i casi di notifica
effettuata a persona diversa dal destinatario. Viene sancita
espressamente la necessità per gli enti pubblici di
approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili,
ma solo con il parere conforme del Garante. Liste elettorali
Le liste elettorali non possono essere più usate per
promozione commerciale, ma solo per scopi collegati alla
disciplina elettorale e per finalità di studio ricerca
statistica, scientifica o storica o a carattere socio
assistenziale. Telecomunicazioni I cittadini potranno meglio
scegliere se essere inseriti nell'elenco telefonico o le
modalità con le quali comparire sull'elenco: potranno
decidere, in particolare, se far usare i loro numeri
telefonici e indirizzi anche per informazioni commerciali o
solo per comunicazioni interpersonali. Vengono previste
misure per combattere il fenomeno delle chiamate di
disturbo. Confermato il diritto a ricevere, su richiesta,
fatture dettagliate (con le ultime tre cifre "in chiaro") in
caso di contestazione. Spamming L'invio di messaggi
attraverso sistemi automatizzati (Sms, Mms, fax, posta
elettronica) richiede il consenso degli interessati. Il
cliente deve essere informato della possibilità di opporsi a
"messaggi indesiderati". Internet, videosorveglianza, direct
marketing, "centrali rischi" private Per settori così
delicati il codice conferma la previsione di appositi codici
deontologici che fissano regole specifiche. Sanzioni
Sanzioni pecuniarie e penali aumentate per chi viola la
privacy, in particolare per l'uso dei dati senza consenso
degli interessati, per il mancato adempimento nei confronti
di un provvedimento del Garante, per la mancata informativa
agli interessati sull'uso che si intende fare dei dati che
li riguardano. Misure di sicurezza Vengono rafforzate, in un
quadro di evoluzione tecnologica, le misure di sicurezza
contro i rischi di distruzione, intrusione o uso improprio.
Alle precauzioni già previste nella normativa precedente
(password, codici identificativi, antivirus etc.) che
entrano in vigore il 1 gennaio 2004, se ne aggiungono altre
come: password di non meno di otto caratteri, autenticazione
informatica, sistemi di cifratura, procedure per il
ripristino dei dati, etc). Notificazione Semplificata la
notificazione, ovvero dell'atto con cui l'impresa, il
professionista o la pubblica amministrazione segnala all'Autorità
i trattamenti di dati che intende effettuare. La notifica
dovrà essere effettuata solo in particolari casi di
trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con
determinate modalità d'uso, ma anche per trattamenti
particolarmente a rischio, effettuati con strumenti
elettronici, nel campo della profilazione dei consumatori,
oppure in relazione a procedure di selezione del personale e
ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di
informazioni commerciali e relative alla solvibilità .
Diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, e vengono
snellite anche le modalità della stessa: solo per via
telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto
all'utilizzo della firma digitale. Consenso Il codice della
privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli
interessi con uno snellimento degli adempimenti a carico
delle aziende. Resta sostanzialmente confermata la necessità
del consenso, ma si prevedono alcune altre ipotesi di
esonero con riferimento a settori specifici. Informativa
Rimane fermo l'adempimento dell'informativa agli interessati
preventiva al trattamento dei dati. Il Garante può comunque,
individuare modalità semplificate in particolare per i
servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico
(call center).